
A questa obiezione la sezione tributaria ha risposto che il contribuente, in base all'art. 2, c. 8-bis, del dpr n. 322/1998, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico (e autonomo) regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso; sicché l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo. In tema di Irap era stato già affermato dalla stessa Cassazione che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, «mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo». Di fatto con la sentenza di ieri la sezione tributaria ha esteso il principio a tutte le imposte.