La prassi finora seguita prevede un sopralluogo tecnico preventivo per valutare le caratteristiche del sistema e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta (per esempio, numero e angoli di ripresa delle videocamere). Procedura che secondo il ministero, se ragionevole nei contesti di grandi dimensioni, altrettanto non è nelle realtà più piccole, distogliendo risorse che possono essere utilizzate in altre attività, come appunto il contrasto al lavoro nero o la verifica del controllo delle norme sulla sicurezza. Oltretutto, sottolinea ancora la norma, negli ultimi tempi molte attività economiche, come per esempio tabaccherie, oreficerie, distributori di benzina o ricevitorie, sono particolarmente esposte al rischio di rapine a causa delle consistenti giacenze di denaro e perciò il ricorso alle telecamere rappresenta sempre e comunque sia un deterrente contro le azioni criminose, sia uno strumento per assicurare le fonti di prova nel caso di eventuali reati.
Tali circostanze, secondo la nota, sono di per sé sufficienti a rendere chiare le esigenze di tutela dei lavoratori e dunque, quando rappresentate dal datore di lavoro, tali da costituire una «presunzione» di ammissibilità della richiesta. D'ora in poi, quindi, il rilascio dell'autorizzazione si baserà solo sulla documentazione tecnica prodotta. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle ulteriori condizioni legate all'autorizzazione (si veda la tabella)..
