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Mediazione al via

del 20/04/2012
di: di Andrea Bongi
Mediazione al via
Per il reclamo e la mediazione arrivano i codici tributo e aumentano i dubbi di legittimità costituzionale. I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 37/e di ieri le Entrate e chiudono così il cerchio del nuovo istituto applicabile alle controversie di valore non superiore a 20 mila euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

I dubbi di legittimità costituzionale vengono invece sempre più spesso sollevati in più occasioni l'ultima delle quali durante un convegno organizzato dall'ordine e dalla fondazione dei commercialisti e degli esperti contabili di Bologna in collaborazione con la direzione regionale delle Entrate.

Codici tributo

Torniamo ai codici tributo. Questi dovranno essere utilizzati dai contribuenti per perfezionare la procedura di mediazione sulla base delle specifiche istruzioni contenute nella circolare n. 9/e del 19 marzo scorso.

In particolare i codici tributo dovranno essere utilizzati per il pagamento, tramite modello F24, dell'intero importo dovuto o della prima rata nel caos di pagamento rateale, entro i 20 giorni successivi alla conclusione dell'accordo di mediazione fra le parti.

Pagamento che come ricorda la risoluzione di ieri può essere eseguito anche tramite la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241/1997.

I codici tributo istituiti ieri coprono tutto il «raggio di azione» della nuova procedura del reclamo e della mediazione tributaria istituita dal comma 9 dell'articolo 39 del dl n. 98 del 2011. Si tratta infatti di ben 20 codici tributo riferiti ai tributi e ai relativi interessi oggetto di reclamo e mediazione nonché alle specifiche sanzioni distinte per tipologia di soggetto titolare dl diritto al tributo (Erario, Regioni ecc.).

Tra i principali codici tributo si segnala il codice 9950 per l'Irap e i relativi interessi, il codice 9951 per l'Ires, il 9953 per l'Iva e così via.

La risoluzione specifica inoltre che per quanto riguarda i campi del modello di pagamento relativo al «codice ufficio», al «codice atto» e «anno di riferimento», gli stessi dovranno essere valorizzati dai contribuenti sulla base dei dati contenuti nell'atto di mediazione, mentre per le eventuali spese di notifica dovrà essere utilizzato il codice tributo 9400.

La risoluzione di ieri chiude dunque il cerchio sul reclamo e sulla mediazione e interviene proprio quando da più parti vengono sollevati dubbi di legittimità costituzionale dello stesso.

Dubbi di legittimità

La nuova procedura deflattiva del contenzioso tributario introdotta dal dl 98/2011 e in vigore dallo scorso 2 aprile, rischia infatti di allontanare ancora di più l'obiettivo del giusto processo in ambito fiscale. Più volte è stato sottolineato su ItaliaOggi il problema della totale assenza di terzietà fra una delle parti in giudizio (l'Agenzia delle entrate) e il mediatore-giudice (altro ufficio della stessa Agenzia delle entrate).

Ma il nuovo istituto presta il fianco anche ad altre criticità non certo trascurabili. Il riferimento è alle complesse problematiche generate da atti per i quali la competenza processuale è di tipo misto fra l'Agenzia delle entrate e Agente della riscossione.

In queste situazioni la recente circolare n. 12/e ha evidenziato come ognuno dei due enti debba curare e gestire la controversia nei rispettivi ambiti di competenza quando si è di fronte al giudice tributario mentre non ha precisato cosa succede nel caso di atti oggetto di reclamo e mediazione. L'unica certezza sul punto consiste nel fatto che qualora le questioni giuridiche che rendano l'atto impugnabile siano di esclusivamente pertinenza dell'agente della riscossione non scatta la procedura del reclamo e della mediazione bensì l'ordinario ricorso alla commissione tributaria provinciale.

Tornando al contrasto fra la mediazione e il diritto costituzionale, nel corso del convegno citato, il professor Andrea Carinci ha sottolineato come la mediazione fiscale così come formulata dal legislatore presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale sulla base dei quali si può facilmente prevedere che molti nei fascicoli esaminati dall'organismo di mediazione fiscale finiscano poi sulla tavoli della Corte costituzionale.

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