La legge. Il testo unificato istituisce, all'articolo 2, comma 7 (introdotto tramite emendamento) un elenco, pubblicato sul sito internet dello Sviluppo economico, delle associazioni professionali e delle forme aggregative che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge; le stesse associazioni (art. 4) pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi (disciplinati dall'art. 5) utili al consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. La legge, inoltre, promuove l'autoregolamentazione volontaria (art. 6) e la qualificazione della prestazione professionale, che si basa sulla conformità della medesima alla normativa tecnica Uni.
Le reazioni. Canta vittoria Cna Professioni. «È un atto molto importante», afferma il presidente Giorgio Berloffa, «perché si avvicina il momento del riconoscimento sostanziale di tutta una serie di attività professionali vitali per la nostra economia e per la nostra». Sulla stessa linea il responsabile nazionale, Gabriele Rotini. «Questo testo regolamenta il settore delle associazioni professionali senza istituire ordini o collegi, ma con l'obiettivo principale di massima garanzia nei confronti del consumatore». Non sono contrari a questa legge gli ordini professionali, che chiedono però una serie di modifiche al senato. «È necessario eliminare dal testo la parola professionale, che rappresenta un abuso terminologico», commenta Andrea Bonechi, consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, «e tenere conto della recente sentenza della Cassazione, laddove si afferma che non solo le professioni sono una cosa distinta, ma che non si possono svolgere le attività professionali se non specificando bene che non si è professionisti».