
La norma è stata ritoccata per ben tre volte negli ultimi 12 mesi. Prima con il dl n. 70/2011, che ha eliminato il requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per accedere alla rateazione, ha escluso la prima rata dal raggiungimento della soglia dei 50 mila euro oltre la quale era necessario presentare garanzia e introdotto la possibilità di chiedere rate decrescenti. Poi è intervenuto il dl n. 201/2011, che ha eliminato l'obbligo di prestare garanzia e limato le conseguenze del tardivo pagamento di una rata (sanzionabile in maniera autonoma, senza inficiare l'intero piano di rimborso). Infine, il dl n. 16/2012 ha previsto la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo a seguito di decadenza da un originario piano di dilazione ex articolo 3-bis del dlgs n. 462/1997.
Il contribuente che riceve dal Fisco un avviso di irregolarità o incongruenza relativo ai dati esposti in dichiarazione può quindi restituire il debito in un numero massimo di sei rate trimestrali per importi fino a 5 mila euro, oppure in 20 rate trimestrali per cifre maggiori. Il monitoraggio dei pagamenti rateali viene eseguito dalle Entrate attraverso una procedura centralizzata, che dal confronto tra gli importi attesi e quelli incassati individua i versamenti omessi, carenti o tardivi, per poi procedere eventualmente all'iscrizione a ruolo degli importi mancanti e/o delle sanzioni.
In linea con la ratio agevolativa dei dl nn. 70 e 201 del 2011, con le istruzioni dei giorni scorsi l'Agenzia invita quindi gli uffici a considerare come ancora in corso non solo le rateazioni che, alla data di entrata in vigore dei decreti, risultavano regolari, ma anche quelle per le quali, alla medesima data, sussistevano cause di decadenza/inefficacia oggi non più pregiudizievoli. Ai fini della remissione in bonis, però, il contribuente deve aver continuato a versare le rate entro i termini previsti dalle nuove norme. Inoltre, da via Cristoforo Colombo arriva l'input agli uffici per restituire ai debitori la documentazione relativa alle garanzie a tempo debito prestate e ora non più necessarie. La riconsegna avverrà a richiesta del contribuente e non in maniera automatica.