Aerotaxi. Con l'emendamento promosso da Maurizio Del Tenno (Pdl) viene inserito all'art. 16 del dl n. 201/2011 il nuovo comma 10-bis, recante l'imposta sugli aerotaxi. Il prelievo grava su ciascun passeggero e per ogni tratta volata. L'importo è di 100 euro in caso di tragitto inferiore a 1.500 km, tipicamente un volo nazionale, e a 200 euro per distanze superiori. A versare l'imposta all'erario sarà il vettore aereo, dopo averla riscossa dal soggetto trasportato.
Imposta aerei. Riscritta la disciplina dell'imposta sugli aerei prevista dall'articolo 16, comma 11 del dl n. 201/2011. A essere incisi dall'onere sono gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac. La novità principale è costituita dalla riduzione degli importi annuali dovuti, da determinarsi sempre in base al peso massimo del velivolo al decollo. Per gli aerei fino a 1.000 kg si pagheranno 0,75 cent/kg (e non più 1,5 euro/kg), fino a 2 mila kg si verseranno 1,25 euro/kg (contro i 2,45 euro/kg precedenti), fino a 4 tonnellate 4 euro/kg (e non 4,25) e fino a 6 tonnellate 5 euro/kg (e non 5,75). Restano invariate, invece, le misure relative agli aerei più grandi, che dovranno pagare 6,65 euro/kg se il peso al decollo può arrivare fino a 8 mila kg, oppure 7,10 euro/kg fino a 10 mila kg e 7,55 euro/kg sopra le 10 tonnellate. Un'altra importante modifica riguarda gli elicotteri: con il dl n. 201/2011 si prevedeva che l'imposta fosse dovuta in misura doppia rispetto a quella stabilita per gli aerei di corrispondente peso, mentre ora l'emendamento stabilisce una maggiorazione del 50%. Modifiche anche sul campo di applicazione delle esenzioni: non dovranno corrispondere l'imposta gli aerei di stato, di linea, appartenenti ad aeroclub o a centri di addestramento, formazione o paracadutismo, nonché quelli storici (ossia con oltre 40 anni di vita), quelli destinati al soccorso o quelli immatricolati a nome dei costruttori in attesa di vendita.
Con il nuovo comma 14-bis, inoltre, viene stabilito che l'imposta si applicherà anche agli aerei non immatricolati nei registri Enac la cui sosta in Italia (per motivi diversi dalla manutenzione) si protragga oltre i 45 giorni consecutivi.
Decorrenza. Previste norme transitorie per l'applicazione della nuova imposta sugli aerei privati, le cui modalità di versamento sono peraltro già state attuate dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 3 febbraio 2012 e con risoluzione n. 11/E del 2012. L'emendamento stabilisce che le novità si applicano in maniera retroattiva, ossia a far data dall'entrata in vigore della manovra Monti (6 dicembre 2011 per il decreto-legge e 28 dicembre 2011 per la legge di conversione). Per gli aerei non immatricolati presso l'Enac che tra il 28 dicembre e il 2 marzo 2012 hanno sostato nel territorio nazionale per più di 45 giorni l'imposta deve essere corrisposta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
Pagamenti già effettuati. Chi avesse già pagato l'imposta secondo le previgenti regole, e quindi in eccesso, potrà compensare il credito all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità. Chi invece ha versato meno del dovuto può regolarizzare la propria posizione entro 90 giorni senza che in questo caso siano applicate sanzioni e interessi.
