Sul punto in sentenza si legge che «se l'attribuzione al manager della penale responsabilità ex art. 2622 cod. civ. fosse dipesa esclusivamente dalla affermata ascrivibilità delle conseguenze dannose riversatesi sulla società, la sentenza di condanna non potrebbe sfuggire ad annullamento per violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.; così invece non è, in quanto la configurabilità del reato è stata ravvisata dalla Corte di merito anche in considerazione del danno patrimoniale risentito dai soci, sul duplice versante del deprezzamento delle azioni e del sopravvenuto, e necessitato, mutamento di destinazione dell'aumento di capitale deliberato in funzione della scalata alla Banca Antoniana Veneta».
In altri termini, l'illecito rubricato «false comunicazioni sociali» è un reato proprio dell'amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore, che, nell'assetto conseguito all'entrata in vigore dell'art. 1 del dlgs 11 aprile 2002, n. 61, si caratterizza per essere costituito, sul versante oggettivo, da una condotta di «falsa esposizione di fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni, nelle comunicazioni sociali, ovvero dall'omissione di informazioni la cui comunicazione è dovuta per legge; si richiede, altresì, che tale condotta sia idonea a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e che ne derivi un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Sul versante soggettivo deve concorrere col dolo generico, afferente la coscienza e volontà dell'azione, od omissione, illecita e dell'evento dannoso, anche il dolo specifico sub specie dello scopo di conseguire un ingiusto profitto; nonché il dolo intenzionale costituito dall'intento di ingannare i soci o il pubblico».
