
Le opinioni contrastanti erano nate all'interno della quarta sezione penale. Il massimo consesso di Piazza Cavour ha dovuto risolvere il quesito «se in tema di guida in stato di ebbrezza l'autovettura condotta dall'indagato (utilizzatore), oggetto di contratto di leasing, possa ritenersi cosa appartenente a persona estranea al reato (società di leasing concedente) e se, conseguentemente, questa sia legittimata a chiedere la restituzione dell'autovettura medesima, sottoposta a sequestro in vista della confisca».
Bocciando il ricorso presentato dalla pubblica accusa i giudici hanno risposto che «non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato».
Dunque è andata bene all'automobilista romagnolo che era stato pizzicato dagli agenti con un tasso alcolemico superiore 1,50 g/l. La procura aveva subito chiesto il sequestro e il Gip aveva confermato la misura. Poi, su richiesta della proprietaria della macchina (la società di leasing) la confisca era stata annullata. Quindi il ricorso alla Suprema corte che ha però confermato la tesi della proprietà.
In Cassazione si sono formati nel tempo orientamenti contrapposti. Ci sono stati anche Collegi che hanno seguito una linea meno dura e secondo cui la nozione di «appartenenza» del veicolo a persona estranea al reato non va intesa in senso tecnico, come proprietà, ma quale «effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali».
A pesare molto sulla decisione è stata una risalente affermazione della Corte di Strasburgo secondo cui la confisca ha natura di pena e come tale può essere applicata solo al proprietario del veicolo e non al solo utilizzatore.
Ecco quanto si legge in sentenza sul punto: «Detto inquadramento degli istituti in esame, nell'interpretazione della Convenzione proveniente dalla Corte di Strasburgo, esclude la legittimità della confisca dell'autovettura condotta da soggetto in stato di ebbrezza per uso dl alcool se la stessa risulta concessa in leasing e quindi di proprietà del concedente nel corso del contratto stesso, qualora il concedente sia pure estraneo al reato».
Una diversa interpretazione, ricordano le Sezioni unite penali, comporterebbe la violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Anche la Procura generale del Palazzaccio ha prospettato al Collegio la stessa soluzione.