
Dal provvedimento inerente alle modalità di versamento si è appreso che i versamenti dell'imposta municipale propria dovranno essere eseguiti esclusivamente utilizzando il modello di delega F24, con distinzione tra i soggetti dotati di partita Iva (imprese e professionisti), obbligati a effettuare i versamenti del tributo in via telematica, ancorché si tratti di immobili acquisiti nella sfera giuridico-patrimoniale privata, e i privati che potranno continuare a versare utilizzando anche il modello cartaceo. Non sarà più possibile, questa l'ennesima novità, utilizzare il bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale o all'agente della riscossione e, su tale argomento, è già stato detto che si potrà utilizzare il vecchio modello di delega (quello che fa riferimento ancora all'Ici) fino al 31 maggio 2013, dopodiché scatterà l'obbligo di utilizzare il modello cartaceo, approvato con il provvedimento (prot. n. 2012/53906) dello scorso 12 aprile. Per abitazioni, costruzioni rurali, terreni e seconde case è in arrivo una vera e propria girandola di scadenze e aliquote differenziate, con l'ulteriore aggravio della ripartizione, a cura del contribuente, della quota destinata allo stato e ai comuni, già in sede di compilazione della delega F24 utilizzata per il versamento. Non è sicuramente sfuggita l'applicazione di aliquote differenziate tra le unità abitative destinate ad abitazione principale (0,4%) e le seconde case (0,76%), anche se rispettose dei requisiti di ruralità, come indicati dal comma 3, dell'art. 9, dl n. 557/1993, con ulteriore aliquota per quelli strumentali agricoli (0,2%), in attesa degli emendamenti via via proposti (si veda ItaliaOggi del 5/04/2012) e la presenza di coefficienti moltiplicatori differenziati per tipologia (categoria A con coefficiente 160, uffici 80, terreni 110 se condotti da coltivatori diretti o Iap e quant'altro). Ulteriore problema è quello inerente la detrazione per figli (50 euro a testa) che le disposizioni vigenti riconoscono nel caso in cui gli stessi siano residenti e dimoranti abitualmente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e se abbiano un'età non superiore a 26 anni.
In attesa della circolare esplicativa, si ritiene che la detrazione risulti spettante anche nell'anno di compimento del ventiseiesimo compleanno, nella considerazione, però, che se la ricorrenza cade dopo il 15 del mese, il contribuente potrà considerare tutto il mese mentre se cade il 15 o nei giorni precedenti la stessa non potrà essere considerata in quel mese.
Caos anche per i versamenti, ulteriormente differenziati anche nella compilazione della delega F24, poiché la risoluzione n. 35/E/2012 ha introdotto dieci nuovi codici tributo che richiedono una ulteriore suddivisione della quota destinata ai comuni rispetto a quella destinata allo stato (da suddividere equamente al 50%), con eccezione per le unità abitative destinate ad abitazione principale e relative pertinenze (codice 3912) e le costruzioni agricole strumentali, di cui al comma 3-bis, art. 9, d.l. n. 557/1993 (codice 3913).
A tale bagarre si aggiungono le varie scadenze programmate e via via modificate che prevedono, per i terreni agricoli, le abitazioni principali (anche rurali) e le seconde case, un versamento spezzato in due rate di ammontare identico (50%) al 18 giugno e al 16 dicembre, per i fabbricati rurali strumentali iscritti in catasto, a prescindere dall'acquisizione o meno della specifica categoria richiesta (D/10), un pagamento pari al 30% del tributo dovuto a giugno e il 70% a dicembre e, per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni, un unico versamento a dicembre. Con riferimento alla compilazione della delega è importante ricordare che, nel rigo relativo all'anno di riferimento, deve essere indicato il 2012, se il tributo si riferisce al medesimo anno d'imposta o l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata, in presenza di ravvedimento operoso; tale indicazione sarà la medesima per l'anno in corso, stante il mantenimento di ulteriori codici per il versamento dell'Ici ancora dovuta.