
Palazzo Spada fa il punto sulle regole introdotte dal dlgs. 166/06: il concorso «incriminato» è il primo dopo la novella, per un totale di 230 posti. Dovrà dunque rassegnarsi a ritentare l'esame la candidata non ammessa all'orale. In tutti i concorsi pubblici la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove da parte della commissione esaminatrice è connotata da un'ampia discrezionalità, che non può essere sindacata dal giudice (salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità); non si può allora censurare la scelta di non correggere le altre prove scritte se dalla prima emergono nullità o gravi insufficienze. Su una cosa l'aspirante professionista bocciata ha ragione: sarebbe stato più logico procedere prima alla fissazione dei parametri generali di valutazione e quindi, all'interno di essi, all'individuazione delle ipotesi-limite. Ma in ogni caso i criteri individuati dalla commissione resistono alle accuse di genericità e indeterminatezza. D'altro canto il concorso notarile non è un quiz: la commissione non è chiamata soltanto a verificare l'esattezza delle risposte fornite dai candidati; né si può sempre predeterminare la gamma delle soluzioni auspicabili per ciascuna questione giuridica posta ai candidati, anche perché i criteri di valutazione devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità. Resta allora da capire quali siano i casi in cui la bocciatura può scattare senza che i commissari perdano tempo a esaminare gli elaborati successivi. L'inidoneità «automatica» scatta per il travisamento della traccia o contraddittorietà tra le soluzioni adottate o tra queste ultime e le relative motivazioni. A rischio risultano anche gravi errori di diritto nella scelta nell'illustrazione delle parti teoriche.