La reversibilità. La pensione di reversibilità è erogata ai familiari eredi del pensionato o del lavoratore avente diritto alla pensione. Spetta al coniuge superstite, anche se separato o divorziato; ai figli; ai nipoti minori. In mancanza di coniuge, figli e nipoti può essere erogata ai genitori o ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o pensionato. La misura è rappresentata da una quota di quanto già percepiva (o avrebbe percepito) il pensionato (o lavoratore) deceduto. In particolare, l'importo è determinato applicando alla pensione (erogata o teorica) le seguenti percentuali: 60%, se solo coniuge; 70%, se solo un figlio; 80%, se coniuge e un figlio o due figli senza coniuge; 100% se coniuge e due o più figli o tre o più figli; 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
La norma anti-badanti. È proprio su queste percentuali (che danno la misura della pensione) che incide la misura introdotta dalla legge n. 111/2011, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio di quest'anno; infatti, spiega l'Inps, sono queste percentuali che subiscono la riduzione la cui misura dipende dagli «anni di matrimonio» tra i congiunti. La riduzione colpisce le situazioni relative ai «casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza d'età tra i coniugi sia superiore a venti anni». In altre parole occorre che siano soddisfatte contemporaneamente due condizioni:
1) che il dante causa (chi favorisce il diritto alla pensione di reversibilità) si sia sposato (con chi ha diritto alla reversibilità) a un'età superiore a 70 anni;
2) che la differenza tra dante causa e beneficiario (cioè tra i due coniugi) sia superiore a 20 anni.
Se si verificano queste due condizioni è possibile la riduzione della futura pensione di reversibilità; affinché ciò si realizzi è necessaria la ricorrenza di un'altra condizione: che il matrimonio sia stato contratto da meno di un decennio. In tal caso, infatti, le «aliquote percentuali» che determinano la misura della pensione (60, 80% ecc.) sono soggette alla riduzione la cui misura dipendente dagli «anni di matrimonio»:
a) se sono dieci (o più) non c'è riduzione;
b) se sono meno di dieci la riduzione è di 0,83% per ogni mese che manca al limite dei dieci anni, (ossia 10% per ogni anno).
Infine, l'Inps precisa che la riduzione non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.
