
Il restyling dei modelli si è reso necessario per effetto delle ultime novità introdotte dal legislatore tributario, soprattutto con l'introduzione, sebbene in via sperimentale, dell'Imposta municipale propria (Imu), a decorrere dal 1° gennaio scorso. Si conferma, pertanto, la sorpresa inerente alla necessità di dover indicare a cura del contribuente, in modo distinto e al momento del pagamento con utilizzo del modello di delega «F24», la parte di tributo destinata allo Stato rispetto a quella dovuta all'ente locale, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 17, dell'art. 13, dl n. 201/2011. Si ricorda che in sede di acconto l'imposta dovrà essere versata con utilizzo delle aliquote base e che la quota di imposta riservata allo Stato è pari alla metà del tributo calcolato, applicato alla base imponibile di tutti gli immobili, con l'eccezione di quello determinato sull'abitazione principale e relative pertinenze nonché delle costruzioni rurali strumentali (unico codice tributo: «3913»), di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, dl n. 557/1993.
Nella nota di ieri si evidenzia che il vecchio modello cartaceo «F24» ordinario, quello che fa ancora riferimento all'Ici, potrà essere utilizzato (scelta discrezionale) fino al 31/05/2013, con la necessità che il nuovo tributo (Imu) sia indicato nella sezione relativa («Ici e altri tributi locali»), nel rispetto di un principio di economicità, teso a smaltire le scorte esistenti dei modelli; il nuovo modello cartaceo, reperibile presso banche, poste e agenti della riscossione, invece, dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a decorrere dal 1° giugno 2013.
Naturalmente, il provvedimento riguardante le modalità di versamento dell'Imu, ricorda che i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a eseguire i versamenti esclusivamente in modalità telematica, risultando negata a detti soggetti la presentazione su supporto cartaceo e che, fino al 1° giugno 2013, il contribuente non obbligato a utilizzare la modalità telematica potrà liberamente decidere se utilizzare o meno il nuovo supporto cartaceo. Nel medesimo provvedimento direttoriale, inoltre, l'agenzia conferma quanto detto in apertura sull'utilizzo di codici distinti per la quota di tributo dovuto allo Stato o ai comuni, e avvisa che, con cadenza settimanale, la stessa eseguirà in via telematica la trasmissione dei dati concernenti i versamenti eseguiti dai contribuenti, gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti, i dati dei versamenti annullati, dopo l'invio della delega in commento, su richiesta degli intermediari e le regolazioni contabili relative a dette ultime operazioni. Con la risoluzione n. 35/E diffusa ieri, inoltre, viene evidenziata l'introduzione della nuova sezione della delega denominata «Sezione Imu e altri tributi locali», la modifica della dicitura relativa alla detrazione e l'istituzione dei nuovi codici tributo necessari alla corretta esecuzione dei versamenti, attivi a partire dal prossimo 18 aprile, inclusi quelli da utilizzare per il versamento degli interessi e delle sanzioni. Intanto, ieri, Franco Tuccio, presidente Anutel, ha chiesto subito una correzione al modello predisposto dall'Agenzia delle entrate: «c'è un rischio di errore molto elevato nella compilazione del modello Imu», ha evidenziato Tuccio. Il problema è nel non aver previsto l'indicazione del nome dei comuni accanto al codice alfanumerico: «Anutel chiede una modifica urgente in aggiunta al codice alfanumerico il nome del comune titolare dell'imposta».