Tre termini per ricorrere. Tra le modifiche al contratto di lavoro a termine (si veda ItaliaOggi del 10 aprile), il ddl di riforma interviene anche sulla legge n. 183/2010 (il collegato lavoro) nella parte in cui sono fissati i termini per impugnare la nullità del termine e per l'avvio dell'azione giudiziaria. Una modifica necessaria per il ministero del lavoro, evidenzia la circolare, poiché «si corregge la stortura derivante dal fatto che oggi il lavoratore a termine coinvolto in una successione di contratti (entro il tetto legale di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi) è posto di fronte all'alternativa eccessivamente difficile, e in qualche modo lesiva del suo diritto di azione in giudizio nonché della sua stessa dignità, tra manifestare al datore di lavoro la volontà di impugnare il contratto a termine, di cui ritenga l'illegittimità, entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, e rischiare così di mettere in crisi prematuramente il rapporto col datore di lavoro, oppure non fare nulla sperando in una stabilizzazione che non necessariamente giungerà, e perdere così per sempre la possibilità di fare valere i propri diritti». La modifica, che troverà applicazione sulle cessazioni dei contratti a termine dal 1° gennaio 2013, aggiorna la situazione sui termini per impugnare la nullità del termine:
- fino al 30 dicembre 2011 valgono i termini previgenti al collegato lavoro (sei mesi per impugnare il contratto e cinque anni per il deposito del ricorso in tribunale);
- dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 valgono i termini del collegato lavoro (sei mesi per impugnare il contratto e 270 giorni per il deposito del ricorso in tribunale);
- dal 1° gennaio 2013 varranno i nuovi termini del ddl di riforma, ossia 120 giorni per impugnare il contratto e 180 giorni per il deposito del ricorso in tribunale.
Per i consulenti, però, la novità non risolve la distorsione e anzi, introducendo ulteriori eccezioni, ha la conseguenza di produrre confusione. Per ripristinare il giusto equilibrio, invece, sarebbe bastato far decorrere i termini di decadenza del collegato lavoro dall'ultimo contratto a termine stipulato tra le parti, anziché da ciascun contratto.
Indennità omnicomprensiva. Infine, i consulenti evidenziano l'interpretazione autentica dell'articolo 32 del collegato lavoro, in virtù della quale l'indennità risarcitoria ivi prevista tra 2,5 e 12 mensilità, ristora l'intero pregiudizio subito dal lavoratore ivi comprese le conseguenze retributive e contributive.
