Co.co.pro. con partita Iva. La novità riguarda la cosiddetta stretta sulle false partite Iva, al cui fine il ddl di riforma introduce una specifica presunzione. Stabilisce, infatti, che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria del committente, rapporti di co.co.co. quando ricorrano almeno due di questi presupposti: collaborazione oltre sei mesi in un anno solare; corrispettivo costituente più del 75% dei corrispettivi totali del collaboratore dello stesso anno solare; postazione di lavoro presso una sede del committente. In tal caso, dunque, il rapporto viene ritenuto ex legge una co.co.co. per la cui legittimità sarà necessario la presenza di uno specifico progetto; se manca questo progetto scatta la sanzione della conversione in rapporto subordinato.
Le esclusioni e le conseguenze. La nuova presunzione è finalizzata a contrastare quei rapporti dipendenti mascherati da autonomi con apertura, appunto, di (false) partite Iva. Non si applicherà, tuttavia, ai rapporti il cui contenuto è riconducibile ad attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, nonché alle prestazioni sportive dilettantistiche (Coni). L'esclusione delle professioni è contenuta in una nuova norma del ddl di riforma la quale, peraltro, precisa pure che, invece, l'iscrizione ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto, ovviamente per attività diverse. All'applicazione pratica, la nuova presunzione riserva effetti paradossali. Per esempio, proprio con riferimento ai professionisti, l'esclusione di principio delle relative prestazioni soggette a iscrizione ad albo dalla nuova presunzione, ha l'effetto di erigere uno scudo a protezione dei falsi rapporti di collaborazione di professionisti con studi professionali. Per contro, se si considera il caso di una vera partita Iva di un consulente informatico o un consulente aziendale, in quanto inesistente il relativo albo, la nuova presunzione può penalizzare il lavoratore poiché rappresenta un deterrente per la ditta cliente più importante. Infatti, se il consulente cura tre ditte, la A, la B e la C, delle quali la C liquida l'80% dei suoi guadagni, è probabile che una volta in vigore la riforma del lavoro, la ditta C decida di sciogliere il rapporto di consulenza per evitare di incorrere nella presunzione di co.co.pro. Infine, la nuova presunzione non esclude il coinvolgimento anche di altri lavoratori «tipici», quali possono essere per esempio gli artigiani. Infatti, per come è scritta la norma, la presunzione colpisce tutte «le prestazioni lavorative rese da persona» titolare di partita Iva senza delimitare la tipologia delle prestazioni che, dunque, possono comprendere ogni prestazione di lavoro autonomo.
