L'esercizio abusivo. Spiega la nota informativa che la recente sentenza (11545/2012) delle Sezioni unite penali della Corte Suprema di cassazione ha chiarito che le competenze tecniche di una categoria sono riservate agli iscritti all'apposito albo professionale (si veda anche ItaliaOggi del 23/04/2012). Per il Cndcec questo intervento assume assoluta importanza per i commercialisti. Si legge nel documento firmato dal presidente Claudio Siciliotti: «Anche se le Sezioni unite hanno escluso che la tenuta della contabilità aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali e l'effettuazione dei relativi pagamenti possano integrare il reato di esercizio abusivo della professione di dottore commercialista o ragioniere e perito commerciale (in quanto trattasi di attività non attribuite in maniera univoca, puntuale e non generica ai citati professionisti dal dpr 1067/1953 e dal dpr 1068/1953) hanno però affermato chiaramente che non altrettanto può dirsi a seguito dell'emanazione del nuovo ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli ulteriori adempimenti tributari nell'elenco delle attività per cui è riconosciuta competenza tecnica degli iscritti nella sezione B dell'albo (e conseguentemente anche agli iscritti nella sezione A per effetto delle previsioni dell'art. 1, comma 3, lettera q, dlgs 139/2005) consente oggi, diversamente dal passato, di punire, a norma dell'art. 348 cod. pen., i soggetti non iscritti all'albo unico che svolgano tali attività con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le apparenze dell'attività professionale». Per il Consiglio nazionale la sentenza «appare idonea a porre fine alle ingiustificate richieste di riconoscimento pubblicistico avanzate da quelle associazioni i cui aderenti svolgono attività caratteristiche di professioni già riconosciute». Il riferimento è per le associazioni di tributaristi.
L'equipollenza con i revisori. A rafforzare il titolo di dottore commercialista ed esperto contabile è stato anche il Consiglio universitario nazionale, organo consultivo del ministero dell'università, che, su sollecitazione del Cndcec, ha analizzato il contenuto delle materie oggetto dell'esame di stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, dichiarandole equipollenti a quelle previste dal dlgs n. 39/2010 per l'esame di revisore legale. Dunque, mettendo insieme le due pronunce, l'organo di autogoverno arriva alla conclusione che «la revisione legale è un'attività per la quale ai dottori commercialisti e agli esperti contabili è riconosciuta competenza tecnica ai sensi dell'art. 1 del dlgs, n. 139/2005. E in quanto tale rientra tra quelle attività sulle quali si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza citata». Si chiarisce così il confine della professione di commercialista «all'interno della quale è sicuramente ricompresa la funzione di revisione legale». Di conseguenza, «il solo requisito dell'iscrizione in un pubblico registro per lo svolgimento dell'attività non integra certo gli estremi di un'altra attività professionale autonoma e diversa da quella del commercialista».
