Aderendo alle motivazioni rilasciate dalla Corte d'Appello di Genova nel 2008, la Cassazione ha negato che questo fosse un caso tipico di frode processuale, unico elemento a giustificare la revocazione delle sentenze. Sul punto in sentenza si legge che «il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale». Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie così descritta «la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità». Addirittura ad avviso della Suprema corte più che di dolo processuale si potrebbe parlare in questi casi di una linea difensiva mal impostata. Il legale dell'uomo avrebbe infatti dovuto eccepire prontamente la conoscenza della relazione durante la separazione, una volta venutone a conoscenza. La decisione non ha messo tutti d'accordo: la Procura aveva chiesto di revocare la sentenza di separazione, mantenimento incluso.
