Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto sulle semplificazioni tributarie, infatti, il divieto di pagare in contanti somme pari o superiori a 1.000 euro non opera per l'acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di cittadini extracomunitari non residenti in Italia. Per poter derogare alla regola generale, tuttavia, l'esercente è soggetto a tre obblighi: in primo luogo deve comunicare in via telematica al Fisco la volontà di aderire; in seconda battuta deve acquisire copia del passaporto del cliente e l'autocertificazione che attesti la cittadinanza e la residenza in un paese non appartenente all'Ue o allo See; in ultimo, l'operatore deve versare su conto corrente nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione il contante incassato, consegnando alla banca la fotocopia del passaporto del committente/cessionario e la ricevuta fiscale dell'operazione. Procedura che per il Servizio studi non semplifica per nulla la vita ai venditori, consentendo tuttavia loro di non pregiudicare la possibilità di vendere prodotti ai turisti extracomunitari (russi, cinesi o americani) che intendano pagare in contanti.
Money transfer. Imposta di bollo sulle rimesse degli stranieri addio. Con l'art. 3, comma 15 del decreto fiscale il prelievo sul trasferimento di denaro verso paesi extra-Ue finisce in soffitta, a meno di sei mesi dalla sua introduzione. La novità era intervenuta in sede di conversione della manovra-bis (dl n. 138/2011): a partire dal 17 settembre 2011, era prevista un'imposta del 2% degli importi trasferiti per ogni singola operazione, con un minimo di 3 euro, per tutte le rimesse effettuate tramite banche, agenzie di money transfer e agenti finanziari. La norma esentava però dal prelievo le operazioni effettuate verso un paese comunitario e quelle poste in essere da cittadini muniti di matricola Inps e codice fiscale. Il gettito non era stato stimato dai tecnici del precedente esecutivo, per la difficoltà nel quantificare la frequenza e l'ammontare dei versamenti degli immigrati irregolari. Nella relazione tecnica presentata al senato, tuttavia, gli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione dell'imposta sui money transfer sono stati giudicati «di non rilevante entità, vista l'area di non imponibilità e di esenzione prevista». Il servizio studi della camera evidenzia come la soppressione del prelievo risponde agli impegni a ridurre il costo medio globale di trasferimento del denaro dal 10% al 5% in cinque anni.
Valerio Stroppa
