
L'iter parte dal Senato. Parte dal Senato, dunque, l'iter parlamentare della riforma. Domani alle 19 l'ufficio di presidenza della commissione lavoro stilerà il calendario dei lavori, con tre riunioni previste per la settimana (mercoledì, giovedì e venerdì). Il ddl varato dal governo, e composto di circa 70 articoli, potrebbe arrivare in Aula entro due mesi per il primo via libera, secondo il presidente della commissione, Pasquale Giuliano (Pdl), che ha assicurato che l'esame sarà accurato, ma spedito. La commissione è probabile che proceda alla convocazione anche di sindacati, Confindustria ed esperti della materia.
Le novità sul contratto a termine. La prima novità concerne la liberalizzazione del primo contratto a termine (primo, cioè, tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro). Infatti, per esso non occorrerà dare una giustificazione del perché dell'instaurazione del rapporto a termine; e anche qualora dovesse trattarsi di un'assunzione a termine effettuata tramite agenzia di lavoro (cioè somministrazione a tempo determinato). In altre parole, il datore di lavoro non avrà necessità di dover specificare la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo alla quale è normalmente vincolata la legittimazione dell'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato. È prevista però una condizione, ossia che si tratti di (primo) rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi. Il contratto a termine così stipulato, inoltre, non è prorogabile.
La prosecuzione. La seconda novità riguarda la disciplina della prosecuzione del rapporto di lavoro a termine, la terza novità la riassunzione. Oggi la normativa (dlgs n. 368/2001) consente sia la prosecuzione che la riassunzione entro prefissati limiti temporali, con conversione del rapporto a tempo indeterminato quando tali limiti vengano superati. La riforma allunga questi limiti e introduce inoltre un vincolo procedurale nel caso della prosecuzione. In particolare, prevede come oggi che il rapporto possa continuare oltre la scadenza del termine originariamente fissato o successivamente prorogato, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno successivo e del 40% per ogni ulteriore giorno; prevede che la prosecuzione fino a 30 (oggi 10) giorni dopo la scadenza del termine nei contratti fino a sei mesi e fino a 50 (oggi 30) giorni nei contratti oltre sei mesi, evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, conferma che la riassunzione a termine decorsi 60 (oggi 10) giorni dalla scadenza del termine nei contratti fino a sei mesi e decorsi a 90 (oggi 20) giorni nei contratti oltre sei mesi, evita la conversione a tempo indeterminato. Infine, ultima novità rispetto ad oggi riguarda sempre l'ipotesi di prosecuzione. Mentre adesso non è previsto alcun adempimento formale, la riforma introduce l'obbligo di una Co preventiva (cioè entro la scadenza del termine originario del contatto a termine) con specificazione della durata della prosecuzione.