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Doppia condanna per la falsa fattura

del 10/04/2012
di: La Redazione
Doppia condanna per la falsa fattura
Scatta una doppia condanna per chi emette e poi utilizza fatture false in fase di dichiarazione: il reato di emissione di documenti inesistenti concorre con la dichiarazione fraudolenta.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9281 del 9 marzo 2012, ha confermato (per la parte prevalente) il sequestro sui beni di un imprenditore che aveva emesso fatture false fra il 2007 e il 2008 e poi le aveva effettivamente usate in fase di dichiarazione.

La seconda sezione penale ha motivato che, pur esistendo nel dlgs 74 del 2000 una norma che deroga al principio generale contenuto nel codice penale sul concorso di reato e per cui non sussiste una doppia condanna a carico di chi emette fatture false e poi le usa, le cose cambiano, però, se lo fa in fase di dichiarazione. Allora si che scatta la doppia condanna, alla prima si aggiunge la dichiarazione fraudolenta. «Dunque», si legge in sentenza, «in ragione di tale norma, in deroga all' art 110 cod. pen., l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è altresì punibile quale concorrente nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; di contro, chi presenta dichiarazioni fraudolente mediante l'utilizzo di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di dette fatture (o altri documenti)».

Tuttavia, in passato è stato sancito che «il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal citato art. 9, dlgs n. 74 del 2000». Infatti, hanno aggiunto gli Ermellini, «una daiversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all'emissione della documentazione fittizia senza successivamente utilizzare le fatture o gli altri documenti relativi a operazioni inesistenti per essere avvenuti gli accertamenti fiscali prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poiché questi non potrebbe essere sanzionato né a norma dell'art. 8, a titolo di concorso, né a norma dell'art. 2, a titolo di tentativo».

Debora Alberici

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