In caso di leasing traslativo deve essere ammessa l'insinuazione dell'utilizzatore degli immobili al passivo del fallimento inerente il vecchio proprietario dei beni per un credito pari all'importo per il deposito cauzionale a suo tempo versato dai rispettivi conduttori: il terzo acquirente cui fa riferimento l'art. 1602 cc nell'ipotesi di opponibilità della locazione non è soltanto chi diviene proprietario del bene per atto fra vivi. La Cassazione (sent. 5253/12 del 2 aprile della prima sezione civile) accoglie il ricorso della società «M» utilizzatrice finale degli immobili in forza di un contratto di leasing. La «C», srl a socio unico, trasferisce i cespiti alla Banca «I» e poi fallisce: nel frattempo «I» li ha concessi in leasing a «M», che ottiene l'iscrizione del credito in via chirografaria al passivo di «M». La Corte, infatti, decide nel merito disponendo l'ammissione al passivo dopo il rigetto del tribunale all'opposizione proposta dall'azienda: sbaglia infatti il giudice del merito laddove sostiene che il contratto di leasing costituisca una sorta di mandato con rappresentanza. Bisogna distinguere il leasing traslativo da quello di godimento: nel primo caso, quello di specie, il contratto ha per oggetto immobili che alla scadenza hanno un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'esercizio dell'opzione, dal momento che i canoni scontano anche una quota di prezzo in previsione dell'acquisto: ecco perché è possibile applicare in via analogica le norme previste per la vendita con patto di riservato dominio. Confermato il subentro ex art. 1599 e 1602 cc nel contratto di locazione in corso da parte dell'utilizzatore «M»: il «terzo acquirente» di cui all'art. 1602 può ben essere un qualunque soggetto cui l'originario locatore-proprietario abbia trasferito il possesso dell'immobile e il relativo godimento in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico.