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Nella frode tributaria sequestro somme scudate

del 06/04/2012
di: La Redazione
Nella frode tributaria sequestro somme scudate
In caso di frode tributaria sono soggette a sequestro anche le somme dell'imprenditore oggetto di scudo fiscale.

È quanto ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12757 del 4 aprile 2012. In particolare la terza sezione penale ha chiarito che «la causa di non punibilità prevista dall'art. 1 dl 103 del 2009 (legge 141/09) si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e va intesa in termini rigorosamente restrittivi, ciò per non sconfinare in una sostanziale previsione di amnistia, per cui non c'è alcun effetto espansivo esterno nel senso di un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero e successivamente oggetto di rimpatrio». Per cui in ogni caso il fumus commissi delicti permane e giustifica la misura cautelare reale disposta (in questo caso la confisca per equivalente), avendo la stessa a oggetto non già i capitali scudati in quanto tali, ma in quanto rappresentanti il valore equivalente a quello da sottoporre a vincolo nella fase cautelare, in correlazione al reato per cui si indaga, e a tal proposito non risulta imposto alcun onere della prova in capo all'indagato». La vicenda riguarda l'amministratore delegato di un'azienda di Vicenza accusato di frode fiscale e in particolare accusato di aver emesso fatture oggettivamente inesistenti. Per questo era scattato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente su quasi due milioni di euro dell'indagato. Parte delle somme erano capitali rientrati in Italia con lo scudo fiscale. Su quella parte di somma il manager aveva chiesto il dissequestro ma senza successo. il Tribunale della libertà di Vicenza aveva confermato la misura ablativa. Contro questa decisione l'uomo ha presentato ricorso alla Suprema corte denunciando violazione dell'art. 13-bis dlgs dl n. 78 del 2009, e poi modificato dalla legge n. 141 del 2009, in quanto si era avvalso del c.d. scudo fiscale per la somma di euro 1.446.688 e pertanto il sequestro non poteva avere ad oggetto la somma «scudata» «mentre i giudici del riesame avrebbero ritenuto che la questione fosse relativa alle modalità di esecuzione del sequestro e comunque che la normativa sullo scudo fiscale non potesse esonerare il soggetto che se ne avvale da qualunque fatto non in connessione con l'art. 8 della legge n. 289 del 2002, nesso di pertinenzialità il cui onere probatorio sarebbe stato illegittimamente posto dai giudici del riesame a carico del ricorrente.

Debora Alberici

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