
I controlli a imprese e i sindacati. Il comma 4 dell'art. 14 del dl 5/2012 aveva previsto che, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il governo è autorizzato ad adottare, anche su base di attività di misurazione, dei regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese. Secondo il parlamento i regolamenti, che saranno emanati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e di quelli competenti in materia, non dovranno sentire soltanto le associazioni imprenditoriali, ma anche le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Ma a proposito dei controlli che il decreto legge aveva già imposto alle amministrazioni pubbliche di rendere pubblici, ovvero «a pubblicare sul sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi criteri e modalità di svolgimento delle relative attività», il parlamento ha specificato che i controlli programmati sono esclusi non soltanto per le ispezioni in materia fiscale e finanziaria, per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia, ma anche per quelli relativi a salute e sicurezza su lavoro.
Semplificazioni per gli estetisti. Esteso l'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 2 del dl 2/2007 agli estetisti commercianti: si consente che la segnalazione di inizio attività (Scia) si applichi all'attività di estetista anche quando esercitata in concomitanza con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza.
Manifestazioni temporanee. In occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari, contrariamente a quanto aveva previsto il decreto legge 5/2012, che aveva disposto una deroga generalizzata ai requisiti soggettivi, dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal dlgs 59/2010. Rimane esclusa la necessità di dimostrare il requisito professionale che è richiesto invece a tutti gli altri operatori nel settore somministrazione sia nei locali aperti al pubblico che in quelli riservati a una cerchia particolare di utenza.