
L'Agenzia ricorda di avere già precisato che l'ente non commerciale che sia soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, che per la sua collocazione (es. sul tetto o su un'area di pertinenza), miri essenzialmente a soddisfare il fabbisogno della sede dell'ente, l'immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non costituisce attività commerciale. Viene ora chiarito che qualora l'ente, in particolare un comune, risulti soggetto responsabile di più impianti, ciascuno di potenza inferiore ai 20 Kw, installati presso diverse sedi per far fronte ai bisogni energetici delle stesse, tali impianti non devono essere considerati cumulativamente; pertanto la gestione di più impianti aventi le suddette caratteristiche non costituisce per l'ente pubblico esercizio di attività commerciale, anche se, complessivamente considerati, gli impianti superino la potenza massima di 20 Kw.
Lo stesso principio vale per il c.d. scambio a distanza di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge n. 99/2009, nel quale, in deroga all'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, è possibile associare ad uno o più punti di produzione di energia uno o più punti di consumo ubicati in luoghi diversi.
Anche in questo caso, l'agenzia ritiene che non si configuri lo svolgimento di un'attività commerciale da parte dell'ente pubblico qualora l'energia, a prescindere dalla collocazione dell'impianto, sia destinata a soddisfare i bisogni energetici delle sedi istituzionali dell'ente nel limite di 20 Kw per ciascuna di esse. È pertanto necessario che ad ogni sede istituzionale dell'ente risulti associato virtualmente un impianto di potenza non superiore a 20 Kw.