Acconto. Il pagamento dell'acconto del 18 giugno (il 16 cade di sabato) verrà determinato sulla base delle aliquote di legge, e quindi a prescindere da quanto eventualmente già deliberato dai comuni. Al riguardo, va evidenziato il mancato inserimento di una norma analoga a quella esistente in materia di Ici (art. 10, c. 6, dlgs 504/92) con la quale stabilire che, a regime, il calcolo dell'acconto va effettuato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. L'anno prossimo, pertanto, si ripresenteranno gli stessi problemi lamentati in questi giorni, atteso che il termine per l'approvazione di aliquote e detrazioni viene, ormai da anni, prorogato ad una data successiva a quella del pagamento della prima rata.
Saldo. Entro il 17 dicembre (il 16 cade di domenica) i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle decisioni che i comuni adotteranno entro il 30 settembre. E qui nasce un ulteriore problema, perché i municipi possono articolare le aliquote tra un minimo e un massimo rispetto a quanto stabilito dallo Stato (2, 4 e 7,6 per mille), che si riserva la facoltà di modificare tali parametri di riferimento entro il 10 dicembre.
Ex Iacp e coop. La modifica al comma 10 dell'art. 13 del dl 201/2011 dispone che per gli alloggi degli «ex Iacp» e delle coop a proprietà indivisa «non si applica la riserva della quota di imposta prevista dallo Stato». Un'interpretazione letterale indurrebbe a ritenere che tutta l'imposta vada al Comune senza la «decurtazione» di quanto originariamente previsto dalla norma a favore dello Stato, quindi senza alcun beneficio per tali contribuenti. Al riguardo, però, le forze politiche parlano di una riduzione dell'Imu lasciando così il dubbio.
Immobili comunali. I comuni non saranno tenuti a pagare allo Stato l'imposta del 3,8 per mille calcolata sulla base imponibile degli immobili non istituzionali ubicati nel proprio territorio.
Dichiarazione Imu. Viene demandato ad un decreto del Mef l'approvazione del modello che dovrà essere presentato entro 90 giorni dall'evento che genera una modifica dell'imposta dovuta. Restano tuttavia valide le dichiarazioni Ici già presentate e tutte le esclusioni dall'obbligo dichiarativo nei casi in cui le informazioni siano già in possesso dei comuni. Infine, è stato previsto un regime transitorio per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione relativamente ad immobili posseduti all'1/1/2012 oggetto di una variazione rilevante: il termine di 90 giorni è prorogato al 30/7/2012.
