
Unico rimedio
L'adunanza plenaria 15/2011 di palazzo Spada ha stabilito che la Dia costituisce una mera dichiarazione del privato rivolta all'amministrazione competente e non un provvedimento tacito formatosi per il decorso del termine. In base al nuovo quadro normativo, tuttavia, il legislatore recepisce sì l'indicazione proveniente dal Consiglio di stato rispetto alla Dia-Scia, in quanto atto del privato non immediatamente impugnabile, ma se ne discosta sui rimedi esperibili dal terzo controinteressato, il quale ha ora a disposizione soltanto l'azione prevista dall'articolo 31 Cpa per i casi di silenzio dell'amministrazione. Ma l'azione, più che il silenzio, riguarderà direttamente l'accertamento dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della segnalazione, con i conseguenti effetti conformativi rispetto ai provvedimenti spettanti all'amministrazione. Il rinvio all'istituto del silenzio, insomma, non riduce molto la tutela in favore del terzo: chi si ritiene leso dalla Dia-Scia concessa al vicino di casa potrà sollecitare con una diffida l'esercizio dei poteri sanzionatori e repressivi che spettano all'amministrazione in materia edilizia, oltre che l'esercizio del potere di autotutela. Entro un anno dalla scadenza del termine per l'adempimento si potrà esperire l'azione di cui all'articolo 31 Cpa, richiamata dal comma 6-ter dell'articolo 19 della legge 241/90.