L'Agenzia riconosce che, in base alla riportata disposizione, nella previsione agevolativa rientrano, oltre alle operazioni di finanziamento in senso stretto, anche gli altri atti comunque inerenti al contratto di finanziamento, nonché le prestazioni di garanzia. Pertanto, per stabilire se un atto sia riconducibile nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, occorre valutare l'inerenza dello stesso all'operazione di finanziamento. Nella fattispecie, la cessione pro solvendo del credito, a garanzia del rimborso delle somme ricevute a mutuo dalla banca, rappresenta un atto giuridico volto a garantire l'estinzione dell'obbligazione, come espressamente previsto nella bozza del contratto.
Ne discende che la cessione del credito, sebbene rivesta autonomia giuridica rispetto al contratto di finanziamento, assume la funzione di garantire l'adempimento di quest'ultimo contratto e rientra, come tale, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del dpr 601/73. La Cassazione, osserva infine l'Agenzia, con sentenza n. 2734 del 5/2/09, ha affermato che la disposizione in esame include nell'agevolazione tutto quanto concerne il finanziamento, la modificazione ed estinzione e le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti.
