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Dichiarazioni in regola

del 03/04/2012
di: di Alessia Torello
Dichiarazioni in regola
Il Caf Cnai presenta un approfondimento normativo dedicato alle novità più significative del mod. 730/2012, redditi 2011 (Provvedimento 16/1/2012, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it).

Le novità introdotte coinvolgono un po' tutti i quadri, che di seguito riepiloghiamo.

Frontespizio. Nel frontespizio si rileva l'introduzione della nuova casella «Situazioni particolari» da utilizzare per segnalare particolari condizioni emerse dopo la pubblicazione dei modelli sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Familiari a carico. Nel prospetto «Familiari a carico» è stata inserita la nuova colonna 8 «Detrazione 100% affidamento figli» che va barrata nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Inoltre, al fine di verificare lo status di «familiare a carico» e in particolare il possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51, le istruzioni per la compilazione specificano che va considerato anche il reddito da fabbricati assoggettato all'imposta sostitutiva del 21 o 19% a seguito dell'opzione per la «cedolare secca».

Quadro B – redditi dei fabbricati. Nel quadro B si segnala l'introduzione:

  • della nuova colonna 5 «Codice canone» che deve essere compilata per gli immobili concessi in locazione;

  • della nuova colonna 11 «Cedolare secca», che va barrata per indicare l'assoggettamento alla «cedolare secca», sia nei casi in cui l'opzione è già stata espressa in sede di registrazione del contratto sia nei casi in cui la stessa è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi;

  • della nuova colonna «Contratti non sup. 30 gg» nella citata Sezione II, da barrare nei casi in cui il contratto di locazione non sia stato registrato in quanto di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno.

    Abitazione principale in parte locata. Le istruzioni specificano che, se l'immobile adibito ad abitazione principale è in parte concesso in locazione:

    a col. 2 «Utilizzo» va indicato il codice «1»;

    a col. 5 «Codice canone» va indicato uno dei nuovi codici sopra riportati;

    a col. 6 «Canone di locazione» va riportato l'ammontare del canone come ordinariamente

    previsto per le locazioni.

    Se il locatore opta per l'applicazione della «cedolare secca» va altresì barrata la casella di col. 11 «Cedolare secca» e va compilata la Sezione II del quadro B con i dati relativi alla registrazione del contratto di locazione.

    Immobili storici locati. Per gli immobili di interesse storico e/o artistico, per i quali rileva la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato, anche nel caso in cui l'immobile è concesso in locazione, è istituito il nuovo codice «16» da indicare a col. 2 «Utilizzo».

    Quadro C – redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nel quadro C si evidenzia:

  • la conferma delle modalità di compilazione (obbligatoria o facoltativa) di rigo C5 per la gestione delle «Somme per incremento della produttività»;

  • la conferma della detrazione per il «Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso» di cui alla sezione V del quadro C;

  • l'introduzione, a rigo C5, delle nuove colonne 4 e 5 per la gestione delle indennità/maggiorazioni erogate ai lavoratori con attività lavorative in luoghi sempre diversi e variabili, delle indennità di volo e navigazione ecc. di cui all'art. 51, comma 6, Tuir;

  • l'istituzione della nuova «Sezione VI – Altri dati» costituita dal nuovo rigo «C15 – Dati contributo solidarietà» dovuto dai soggetti con reddito complessivo superiore a 300.000 lordi, così come previsto dall'art. 2, comma 2, dl n. 138/2011.

    Quadro D – altri redditi. Per quanto riguarda la compilazione, a rigo D2 «Altri redditi di capitale» si evidenzia l'inserimento del nuovo codice «8» da utilizzare in caso di redditi imputati per trasparenza da fondi immobiliari diversi da quelli di cui all'art. 32, comma 3, dl n. 78/2010, se il percipiente è un soggetto diverso da quelli di cui al citato comma 3 e possiede una partecipazione in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo.

    Quadro E – oneri e spese. Nel quadro «E - Oneri e spese» si evidenzia che:

  • nella «Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%» non sono più presenti gli specifici righi per le «Spese per intermediazione immobiliare» e per le «Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede» in quanto le stesse vanno ora inserite nei righi da E17 a E19 «Altre spese», rispettivamente con il codice «17» e «18».

  • con riferimento alla detrazione per «Spese funebri» di rigo E14, le istruzioni prevedono da quest'anno che tali spese possono essere sostenute per il decesso, oltre che di un familiare di cui all'art. 433, c.c., anche di un soggetto affiliato o affidato;

  • a rigo E16 «Spese per attività sportive praticate dai ragazzi» è aggiunto un nuovo campo al fine di gestire i casi in cui la spesa è sostenuta per più di un ragazzo.

    la Sezione III riservata all'esposizione delle spese per le quali spetta la detrazione del 36%, a seguito della soppressione dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara a decorrere dal 14/5/2011, è ora costituita da due parti:

    1) la Sezione III A nella quale vanno riportati i consueti dati richiesti per la determinazione della detrazione spettante (anno, spesa, rate ecc.);

    2) la nuova Sezione III B nella quale vanno riportati i «Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%»;

  • è stata soppressa la Sezione riservata alle «Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 20%» nella quale andavano riportate le spese per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori a elevata efficienza e di variatori di velocità, in quanto tale detrazione non è più riconosciuta.

    Quadro F – acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati. Nel quadro F si evidenzia:

  • l'introduzione, nelle Sezioni I e V, di nuovi campi per l'esposizione dei versamenti degli acconti 2011 e 2012 della «cedolare secca» analogamente a quanto previsto per gli acconti Irpef;

  • l'introduzione, nella Sezione I, dei nuovi campi «Eccedenza acconto Irpef compensata nel mod. F24» e «Eccedenza acconto cedolare secca compensata nel mod. F24» riservati ai soggetti che lo scorso novembre hanno versato l'acconto 2011 nella misura del 99% ed hanno utilizzato nel mod. F24 il conseguente credito d'imposta maturato;

  • l'istituzione, nella Sezione IV «Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali», di nuovi codici per individuare specifici casi di sospensione dei versamenti nonché di due nuove colonne per evidenziare l'eventuale sospensione di quanto dovuto a titolo di «cedolare secca» o di «contributo di solidarietà»;

  • l'introduzione, nella Sezione VI «Soglie di esenzione addizionale comunale», dei nuovi campi «Esenzione totale saldo 2011» e «Esenzione totale acconto 2012», da barrare nei casi in cui è riconosciuta un'esenzione non collegata al reddito imponibile;

  • l'introduzione, nella Sezione VIII «Altri dati», del nuovo rigo F13 «Pignoramento presso terzi» nel quale riportare le ritenute subite per redditi percepiti tramite la procedura di pignoramento presso terzi.

    Quadro G – crediti d'imposta. Nel quadro G si evidenzia l'inserimento a rigo G3 e a rigo G8 del nuovo campo «Residuo precedente dichiarazione», nel quale evidenziare il credito d'imposta relativo, rispettivamente, al reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione e all'attività di mediazione che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata l'anno scorso con il mod. 730/2011 o Unico 2011.

    Quadro I – Imu. Nel quadro I è possibile indicare la volontà di effettuare il versamento dell'Imu dovuta per il 2012 utilizzando (l'intero importo o una parte) del credito risultante dalla dichiarazione, ugualmente a quanto previsto in passato per l'Ici.

    Mod. 730-1 – Destinazione del 5%. Nella Sezione «Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef» del mod. 730-1 è stata inserita una nuova casella per consentire, in attuazione di quanto disposto dal dl n. 98/2011, la destinazione anche al «Sostegno alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici».

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