Come noto l'articolo 49 del decreto legislativo 231/07 prevede che il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra privati e imprese non possa avvenire per importi pari o superiori a 1.000 euro.
L'articolo 3 del decreto liberalizzazioni nel disciplinare la costituzione di società a responsabilità limitata di tipo semplificato prevede che il conferimento del capitale sociale debba essere effettuato in denaro e versato dai soci all'organo amministrativo.
Il capitale versato dovrà essere pari ad almeno a 1 euro e non superiore a 10 mila euro. Se il giovane under 35 verserà nelle mani nell'amministratore un capitale sociale inferiore a 1.000 euro non incorrerà in alcuna sanzione. Se l'importo sarà pari o superiore a 1.000 il giovane under 35, unitamente all'amministratore (e quindi alla società), rischia di vedersi segnalato dal notaio rogante o dal commercialista che gestisce la contabilità della società al ministero dell'economia e delle finanze per aver trasferito denaro contante ad altro soggetto per un importo superiore a quello consentito dalla legge. Per evitare le sanzioni, in attesa che vengano forniti chiarimenti sui termini di applicazione della nuova norma, appare opportuno per importi pari o superiori ai 1.000 euro versare all'amministratore un assegno circolare o bancario non trasferibile.
