Impar condicio. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del lavoratore. Sbaglia il giudice del merito che esclude la conversione del rapporto a tempo indeterminato sul mero rilievo che la disposizione che vieta di procedere ad assunzioni a termine nelle sedi ove non sia stata effettuata la valutazione dei rischi in base alla dlgs 626/94 (e successive modificazioni) non indicherebbe la trasformazione del rapporto. Deve invece rilevarsi una disparità di trattamento nella decisione di chi stabilisce la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro soltanto per il termine illegittimo: escludendo la conversione, infatti, si finirebbe per trattare in modo diverso la condotta di maggior gravità, qual è la violazione degli obblighi di sicurezza. Spetta peraltro al solo giudice del merito decidere se sussistono i presupposti di nullità del termine di cui all'articolo 3, lettera d), del dlgs 368/01, con un accertamento incensurabile in sede di legittimità se ben motivato.
Ius superveniens. Sono applicabili, nella specie, anche le norme del collegato-lavoro. La condanna del datore al pagamento in favore del lavoratore di una somma compresa fra 2,5 e 12 mensilità a titolo di indennità onnicomprensiva ha una chiara valenza sanzionatoria: risulta infatti dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno. Cioè anche se il lavoratore ha subito trovato un'altra occupazione. Insomma: la condanna al pagamento è connessa unicamente alla declaratoria di conversione del rapporto di lavoro e scatta a prescindere sia dall'esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio in materia), sia dalla messa in mora del datore di lavoro: l'indennità ha carattere «forfetizzato», cioè tale da comprendere ogni danno subito per effetto della nullità del termine. Parola al giudice del rinvio.
