La retribuzione pensionabile. Il sistema di calcolo retributivo (o quota retributiva, per meglio dire) commisura l'importo della pensione in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni di attività lavorativa, in modo da garantire una determinata percentuale della retribuzione stessa: 80% in presenza della massima anzianità di 40 anni (2% per ogni anno). Con la riforma Amato del '93 la ricerca della retribuzione da considerare per il calcolo della pensione è stata vincolata agli ultimi 10 anni di attività; fino al 31 dicembre 1992, invece, l'orizzonte era degli ultimi 5 anni. In ogni caso, le retribuzioni da utilizzare vanno rivalutate in base all'inflazione. A tal fine, per trasformare il vecchio stipendio in una base retributiva aggiornata, va moltiplicarlo per gli appositi coefficienti resi noti ogni anno dall'Istat (si veda tabella).
Due quote. Dal 1° gennaio 1993 la misura della pensione è costituita dalla somma di due distinte quote: la prima (A) corrispondente all'importo relativo all'anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all'importo relativo all'anzianità acquisita dal 1° gennaio 1993. L'introduzione del calcolo su due quote ha reso necessario l'utilizzo di due coefficienti Istat per l'aggiornamento delle retribuzioni: il primo (vecchie regole) legato alla variazione della scala mobile del settore industria; il secondo più favorevole (nuove regole) ancorato invece alla variazione dei prezzi al consumo (Istat).
La quota C. Per le pensioni con decorrenza 2012, il calcolo della rendita deve tener conto anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011. La recente riforma Monti-Fornero (art. 24, legge n. 214/2011) ha infatti introdotto, dal 1° gennaio 2012, il criterio di calcolo contributivo per tutti. Per spiegare meglio il criterio del doppio calcolo e del diverso utilizzo dei coefficienti Istat, si riporta il caso di un lavoratore che ha compiuto 65 anni a giugno 2011 e chiede la pensione con decorrenza 1° luglio 2012 con 40 anni di contribuzione. La misura del trattamento sarà così determinata:
* quota A: anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1992 pari a 1066 settimane (20 anni e 6 mesi). La retribuzione media annua è computata sulla base del quinquennio luglio 2007/giugno 2012, con gli adeguamenti Istat, previsti dalla normativa vigente a quella data per il coefficiente medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai al 31 dicembre 2011);
* quota B: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (19 anni, pari a 988 settimane). La retribuzione media annua è computata in base alle ultime 520 settimane, gli ultimi 10 anni (luglio 2002-giugno 2012), aggiornata con i coefficienti Istat;
* quota C: l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio al 30 giugno 2012 (26 settimane). Per determinare la quota C occorre individuare l'accantonamento maturato e valorizzarlo moltiplicandolo per il 5,620%, il coefficiente di trasformazione stabilito nel sistema contributivo per chi chiede la pensione a 65 anni.
