Il T.u. maternità (dlgs n. 151/2001) prevedeva che il servizio ispettivo del ministero del lavoro (dpl), sulla base di accertamento medico e avvalendosi dei competenti organi del Ssn, potesse disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto), per i seguenti motivi: gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino; impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni non pregiudizievoli. Su tale disciplina è intervenuto il citato articolo 15 che, dal 1° aprile, trasferisce dalle dpl alle asl il potere di disporre l'interdizione nelle ipotesi «sanitarie», cioè nei casi di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose. In particolare, è previsto che le asl operino «con modalità definite con accordo» in sede di Conferenza stato-regioni, accordo che non ancora è stato approvato. Al fine di non lasciare senza tutela le lavoratrici che, dopo il 31 marzo, si trovassero nella necessità di ottenere tempestivamente il provvedimento di interdizione per gravidanza a rischio, e nel rispetto del principio dell'azione amministrativa, il ministero «ritiene opportuno rimettersi in via transitoria alle iniziative collaborative maturate a livello territoriale con le asl» sollecitando le dtl «a concludere le intese, per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti d'interdizione anticipata».
