Consulenza o Preventivo Gratuito

Depositi Iva Prestazione sufficiente

del 31/03/2012
di: di Roberto Rosati
Depositi Iva Prestazione sufficiente
Depositi Iva: per l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta, non sarà necessario né l'ingresso nella struttura, né lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia. Basterà l'esecuzione di una prestazione di servizi (compresa, evidentemente, quella resa dal depositario che prende in carico le merci). Lo si evince da un emendamento dei relatori al dl fiscale. Disposizione che mira ad integrare l'art. 16, comma 5-bis, del dl n. 185/2008, con la quale è stato stabilito, in via interpretativa, che le prestazioni di servizi di cui alla lettera h) dell'art. 50-bis, dl 331/93, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva, aggiungendo le parole «senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». In sostanza, la modifica appare diretta a superare in via legislativa l'interpretazione secondo cui, per l'applicazione del regime del deposito Iva, è in ogni caso necessaria l'effettiva sussistenza di un rapporto di deposito, e non il mero transito dei beni accompagnato dalle iscrizioni nei registri del depositario. Questo, però, relativamente ai depositi non doganali, per cui resterebbe ferma la più rigorosa disciplina vigente nel caso dei depositi doganali. Nella relazione all'emendamento si esplicita che le merci possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi introdotte nel deposito stesso, qualora si verifichi, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

a) ingresso fisico della merce nel deposito Iva

b) ingresso fisico del mezzo di trasporto nel deposito, senza che le merci vengano necessariamente scaricate

c) la merce raggiunga spazi limitrofi al deposito Iva, ove, senza che sia necessaria la preventiva introduzione fisica nella struttura, vengano materialmente effettuate le prestazioni di servizi di cui al comma 4, lett. h), dell'art. 50-bis del dl n. 331/93, senza il pagamento dell'imposta.

Le condizioni poste dall'art. 1766 e ss. del codice civile si intendono realizzate senza che sia necessario un tempo minimo di custodia, ritenendosi in tal caso assolte le funzioni di stoccaggio e custodia. Basterebbe, insomma, la prestazione del depositario a legittimare l'applicazione del regime di sospensione dell'Iva.

vota