
Iva sulle navi commerciali. Sempre ieri, il governo ha risposto anche ad un'interrogazione (n. 5-6502) diretta a chiarire la portata delle modifiche che la legge n. 217/2011 ha introdotto al regime Iva delle operazioni del settore navale con effetto dal 17 gennaio 2012, tese a limitare, in aderenza alle disposizioni comunitarie, il trattamento di non imponibilità dell'art. 8-bis del dpr 633/72 alle navi commerciali destinate alla navigazione in alto mare. L'interrogante chiedeva se fosse possibile continuare ad applicare il trattamento agevolato alle navi che effettuano navigazione costiera, in particolare prestazioni di trasporto pubblico locale marittimo in acque territoriali, evidenziando l'aggravio che, in caso contrario, si produrrebbe in capo alle compagnie di navigazione che, effettuando trasporti esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, n. 14, del dpr 633/72, non possono recuperare l'imposta loro addebitata dai fornitori. Al riguardo, riflettendo il parere formulato dall'agenzia delle entrate, la risposta non poteva che confermare che, alla luce dei vincoli comunitari, il regime di non imponibilità è applicabile solamente alle navi destinate ad attività commerciali che siano adibite alla navigazione in alto mare. Conseguentemente, il predetto regime di favore «non sembra applicabile alle navi adibite alla navigazione costiera, né alle forniture e prestazioni ad esse relative» (è il caso, ad esempio, dei traghetti di collegamento con le isole, dei vaporetti nella laguna veneta, della navigazione in acque interne). La stessa risposta ricorda come in relazione alla previgente normativa nazionale, che non richiedeva il requisito della navigazione in alto mare, la commissione europea aveva avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.