La Guardia di finanza ricorda in primo luogo che esistono nel panorama giuridico italiano due tipologie di società fiduciaria: quelle statiche di cui all'articolo 199, comma 2, del Testo unico della finanza, da iscrivere in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia;quelle statiche di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 che sono autorizzate all'esercizio dell'attività dal Ministero dello sviluppo economico.
Le prime sono considerate dalla Guardia di finanza intermediari di primo livello; le seconde intermediari di secondo livello.
Nel caso in cui la banca o il professionista abbiano quale cliente una fiduciaria di primo livello potranno procedere all'adeguata verifica antiriciclaggio con modalità semplificata ovvero non dovranno acquisire informazioni sul fiduciante o titolare effettivo; qualora, invece, la fiduciaria fosse di secondo livello dovranno essere applicate le ordinarie norme in materia di adeguata verifica. Diverse ancora saranno poi le regole da applicare nel caso in cui la banca od il professionista avessero a che fare con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore emesse da entità aventi sede nei Paesi elencati nella nuova black list di prossima emanazione. In tali casi, infatti, viene imposto ai destinatari della normativa antiriciclaggio di astenersi dal porre in essere l'operazione. In attesa che venga emanata la citata lista di Paesi «cattivi» la circolare individua, con alcune esemplificazioni, le situazioni da considerarsi più rischiose in quanto vedono coinvolti soggetti operanti e/o localizzati in centri off shore. Al riguardo la Guardia di Finanza annovera, a titolo esemplificativo, tra i paradisi fiscali i seguenti Stati: Bahamas, BVI, Cayman Islands, Panama, Liechtenstein, Lussemburgo. Vengono invece indicati, sempre a titolo esemplificativo, tra i paradisi bancari la Confederazione Elvetica, il Lussemburgo, l'Austria e Hong Kong. L'utilizzo di fiduciari esteri localizzati nei citati Stati o anche in altri (si citano anche i fiduciari inglesi) andrebbe quindi valutato con un'attenzione maggiore in quanto spesso utilizzati per eseguire operazioni di costituzione di società off-shore. A tal fine potranno essere acquisiti estratti conti, azioni di società estere, atti costitutivi di società, riferimenti a fiduciarie estere. Ulteriori elementi da valutare saranno quelli rilevabili da rubriche di cellulari o dalle e-mail ferma restando la possibilità di ottenere dati ed informazioni attivando i canali della cooperazione internazionale e delle rogatorie. Grande attenzione verrà posta infine alle eventuali segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza nonché dagli Ordini competenti per quanto riguarda il mondo dei professionisti.
