Una tantum. È escluso che l'azienda intempestiva nell'adempiere agli obblighi nei confronti dell'Inps vada incontro a una semplice omissione contributiva. La tardiva presentazione del modello Dm 10 - spiegano infatti i giudici con l'ermellino - ricade nella previsione della lettera b) dell'articolo 1, comma 217, della legge 662/96 che commina una sanzione una tantum: il pagamento, tuttavia, può essere evitato grazie alla modifica apportata alla disposizione dall'articolo 59, secondo comma, della legge 449/97. E la strada è una sola: confessare l'evasione. Ma attenzione, ammettere la responsabilità è meglio: ottiene il colpo di spugna il datore che denuncia la propria situazione debitoria prima di essere scoperto, cioè prima che gli enti impositori si facciano vivi con richieste e contestazioni, e comunque entro sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dei contributi. Il tutto a patto di effettuare in concreto il pagamento entro 30 giorni dalla denuncia.
Conguaglio Inps. Deve essere ricordata, a questo proposito, la modifica introdotta dall'articolo 116 della 388/00: la normativa stabilisce una diversa disciplina delle sanzioni per il mancato tempestivo pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali; il comma 18 contiene una disposizione transitoria secondo la quale per i crediti in essere accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217-224 dell'articolo 1 della legge 662/96. Il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 dell'articolo 1, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente.
