Mala fede
Nel nuovo codice del processo amministrativo è stato introdotto il principio del cosiddetto “giudicato interno implicito” sulla questione di giurisdizione, da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al processo civile. La regola impedisce a Palazzo Spada di rilevare d'ufficio il difetto della competenza a conoscere la controversia senza che si proposto un rituale motivo di appello da opera della parte legittimata ad hoc. Bisogna allora chiedersi se si può considerare legittimata a sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in sede di appello la stessa parte che abbia adito il giudice amministrativo con l'atto introduttivo di primo grado. E la risposta è no. Per due motivi. Innanzitutto perché è un'eccezione in senso tecnico e dunque si deve ritenere inammissibile la censura di difetto di giurisdizione sollevata dagli appellanti, che avevano scelto di proporre il ricorso di primo grado davanti al giudice amministrativo; ma soprattutto perché una condotta del genere integra un abuso del diritto, una categoria che è applicabile anche alle norme processuali. È stata la stessa Adunanza plenaria del Consiglio di Stato a riconoscere che nel nostro sistema vige un divieto generale di abuso di ogni posizione soggettiva, che investe le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto. Di fronte all'eventuale abuso del diritto, e quindi anche all'abuso del processo, la risposta dell'ordinamento è rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. Ecco perché scatta l'inammissibilità del ricorso nei confronti della società che si vede prima scegliere e poi scaricare dal Comune per la realizzazione di un centro sportivo. La strategia processuale dell'azienda rientra nello schema dell'abuso del diritto: anche se formalmente è corretta, la condotta determina una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte.