Gli Ermellini hanno motivato la decisione rilanciando senza mezzi termini la libertà delle forme anche negli affari con le imprese. Sul punto in sentenza si legge che «anche per l'attività economica delle persone giuridiche vale il principio della libertà delle forme, per tutti gli atti per i quali la legge non richieda unica forma particolare». Fra questi non rientra il conferimento dell'incarico al mediatore (salvo ovviamente il caso in cui sia conferito anche il potere di rappresentare il mandante nella conclusione intermedia del contratto e per quest'ultimo sia richiesta la forma scritta).
Ma soprattutto, ricorda poi il Collegio rispolverando un vecchio principio, «in tema di mediazione presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare, che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio».
Ora la causa tornerà a Cagliari dove i giudici, nell'appello bis, dovranno accordare al mediatore la provvigione sulla base di quanto affermato in sede di legittimità.
