
Mentre per quanto riguarda la determinazione dell'importo dovuto e/o dell'eventuale imposta di bollo, con la parola «pagina» si intende una «facciata»: anche laddove la copia semplice o autentica sia realizzata con modalità fronte-retro, quindi, il diritto di copia è dovuto in base al numero di facciate riprodotte. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze con la circolare n. 2/DF del 26 marzo 2012.
L'intervento offre alle segreterie di Ctp e Ctr indicazioni operative riguardo alle novità recate dal decreto Mef 27 dicembre 2011, che ha rimodulato dal 1° marzo 2012 i diritti di copia che le parti devono corrispondere per il rilascio di copie semplici o autentiche di sentenze, atti e documenti relativi al processo tributario (si veda ItaliaOggi del 1° marzo scorso).