Le nuove sanzioni. Il provvedimento modifica la disciplina del lavoro somministrato contenuta nel dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi). La prima novità tocca il regime sanzionatorio e prevede che l'utilizzatore sia punito con la sanzione da 250 a 1.250 euro in caso di disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e lavoratori somministrati. Inoltre, estende la sanzione penale alternativa dell'arresto non superiore a un anno o dell'ammenda da 2.500 a 6.000 euro a chi esiga o comunque percepisca compensi dal lavoratore in cambio dell'assunzione presso un utilizzatore, ovvero nell'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o dell'avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
Somministrazione libera. La somministrazione può essere a tempo indeterminato (staff leasing) per le specifiche causali individuate dal comma 3 dell'articolo 20 o a termine. In quest'ultimo caso è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. Il nuovo provvedimento stabilisce che non serve una delle predette ragioni quando la somministrazione preveda l'utilizzo di:
a) soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
b) soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;
c) lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento Ce n. 8000/2008);
d) nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle parti sociali.
Per «lavoratore svantaggiato» si intende: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici; f) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile. Per «lavoratore molto svantaggiato» si intende il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.