
Altra opinione errata in Italia è quella di ritenere che siano escluse dalle normative sulla sicurezza diverse imprese commerciali.
In realtà per affermare detta tesi sarebbe opportuno esaminare caso per caso.
Andrà ricordato che ai sensi del 2° comma dell'allegato 17 del Testo unico sull'idoneità tecnica professionale, l'impresa senza dipendenti (in particolare artigiana che opera nel settore edile) deve consegnare nel contratto d'appalto al committente come minimo i seguenti documenti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsto dal presente decreto legislativo.
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopraccennati e cura il coordinamento della sicurezza.