L'articolo 4 del dlgs n. 139/2005 rende incompatibile il ruolo del commercialista con le professioni di notaio, di giornalista professionista, nonché con l'attività di impresa (salvo alcune eccezioni) e con le figure dell'appaltatore pubblico, del concessionario della riscossione e del promotore finanziario.
Lo stesso articolo 4 prevede però che non si dà luogo a incompatibilità quando si è in presenza di società di servizi strumentali e ausiliari all'esercizio della professione (per esempio tenuta della contabilità, invio telematico delle dichiarazioni, servizi di payroll, servizi di segreteria per lo studio professionale). Il Cndcec precisa che l'incompatibilità è «senz'altro esclusa» nel caso in cui la società di mezzi o di servizi abbia come unico cliente il professionista stesso. Qualora la società avesse anche (o solo) clienti terzi, invece, l'esclusione dell'incompatibilità sarebbe applicabile solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell'iscritto all'albo rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi a lui imputabile. Tenuto però conto che i due fatturati vengono determinati con criteri diversi (per competenza quello della società e per cassa quello del professionista), il Cndcec ritiene che l'indagine debba riguardare gli ultimi cinque esercizi e non il singolo anno solare.
