Anche per gli ermellini «non merita censura di sorta il costrutto motivazionale della pronuncia impugnata (per incidens la ricorrente lamentava la «valutazione delle risultanze processuali» e dei testi) che, sovvertendo motivatamente, la statuizione di condanna del primo giudice, ha riconosciuto l'applicabilità alla fattispecie della causa di non punibilità della provocazione». Infatti, la reazione dell'uomo «sostanziatasi nell'immediato inoltro a un blog di mail di commento sferzante» all'indirizzo della manager doveva considerarsi «scriminata» dal «comportamento provocatorio» che la principale aveva assunto nei confronti della moglie, rivolgendosi a quest'ultima con «espressioni irriguardose». La donna era stata, poi, licenziata «con modalità ritenute illegittime», motivo per il quale il provvedimento era stato impugnato con ricorso al giudice del lavoro.
Secondo Piazza Cavour «è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da chi reagisce, ma a costui legata da particolare rapporto, come quello di coniugio (cfr. sul tema, Cass., sezione 5, n. 4664, del 5/12/1992). Di talché, correttamente ne è stata riconosciuta l'applicabilità alla reazione del marito, benché le offese fossero rivolte alla moglie».
