
I giudici bulgari, nell'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte Ue, osservavano che questioni similari sono risolte in modo difforme dalla giurisprudenza nazionale, che talora ammette che i soggetti passivi possano detrarre l'Iva sull'acquisto di un immobile, ritenendo che sia possibile determinare la destinazione di tale bene solo dopo l'inizio del suo utilizzo, o anche che le attività professionali del soggetto passivo comprendano cessioni future, mentre altre volte ritiene che, per beneficiare del diritto alla detrazione, il soggetto passivo debba dimostrare che il bene è stato utilizzato per la sua attività economica prima del controllo fiscale. Dubitando della correttezza di questa seconda tesi, i giudici decidevano di sollecitare l'intervento interpretativo della Corte di giustizia Ue, alla quale chiedevano se il diritto alla detrazione dell'Iva assolta per l'acquisto di un immobile che rappresenta un bene d'investimento destinato al patrimonio dell'impresa sorga nel corso del periodo fiscale durante il quale l'imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia immediatamente utilizzato a fini professionali. Nella sentenza, dopo avere richiamato la propria precedente giurisprudenza in merito alla detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto di beni d'investimento, la Corte osserva che a determinare l'applicazione del sistema dell'Iva e, quindi, del meccanismo della detrazione, è la circostanza che l'acquisto sia effettuato dal soggetto passivo in quanto tale. Accertare tale circostanza è una questione di fatto che deve essere valutata soltanto dal giudice nazionale, tenendo conto di tutti gli elementi del caso concreto, tra cui la natura del bene e il periodo di tempo intercorso prima della sua utilizzazione, nonché se siano state o meno intraprese azioni effettive al fine di realizzare gli interventi e di ottenere le autorizzazioni occorrenti per l'uso professionale del bene. La norma comunitaria si interpreta quindi nel senso che il soggetto passivo può detrarre l'Iva sull'acquisto del bene che abbia destinato al patrimonio dell'impresa, anche in assenza di un'immediata utilizzazione, ma spetta al giudice nazionale stabilire se l'acquisto sia stato effettuato per l'attività economica e valutare se sussista una pratica abusiva.