La contribuzione. Il regime previdenziale degli avvocati prevede essenzialmente due tipologie di contributi: quella soggettiva (sul reddito netto) e quella integrativa (sui fatturati). Quest'ultima, in particolare, rappresenta una leva molto importante per l'istituto pensionistico. Visto che il 4% della fattura il professionista lo riscuote e poi deve riversarlo pari pari all'ente che lo utilizza per fini solidaristici. Nell'ambito del progetto di recupero crediti, con lettera del 10 febbraio 2012, prot. n. 19106/2012, sono state notificate informative di pre-accertamento a circa 56 mila iscritti, per omessi e/o ritardati versamenti relativi ai contributi in autoliquidazione per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (mod. 5/2007, 2008, 2009 e 2010).
Contestare le richieste dell Cassa. Il testo delle lettere inviate contiene anche il dettaglio dei conteggi e le istruzioni per contestare, eventualmente, l'accertamento mediante l'apposito modulo allegato, da inviare alla casella postale aperta c/o l'ufficio postale di «Cremona Centro», allegando la documentazione necessaria. Tutti i reclami inviati, spiega una nota dell'ente, «saranno esaminati e definiti prima dell'eventuale iscrizione a ruolo delle somme, se e in quanto dovute. Qualora, viceversa, l'iscritto riconosca il suo debito, potrà effettuarne il versamento diretto, in oblazione, con sanzione ridotta di un terzo (art. 13 nuovo Regolamento delle Sanzioni), entro il 30/4/2012, tramite Mav elettronico autoprodotto dal sito della Cassa, nell'area di accesso riservata alla posizione personale - sezione Mav. - sanzionatorio contributivo».
La rateazione. Nell'ipotesi in cui, pur riconoscendo il debito, l'iscritto intendesse chiederne la rateazione (rinunciando, così, al beneficio della riduzione di 1/3 delle sanzioni, possibile solo in caso di versamento in oblazione entro il 30 aprile 2012), potrà utilizzare l'apposita sezione del modulo allegato all'informativa del 10 febbraio, sempre inviando la richiesta alla casella postale sopra indicata. Si precisa che la rateazione non potrà essere accordata per importi complessivamente inferiori a euro 2 mila.
