La misura dell'agevolazione opera in maniera diversa a seconda che l'impresa sia assoggettata a Ires o a Irpef. Per i soggetti Ires (società ed enti residenti, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) il beneficio consiste nella deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell'importo equivalente al rendimento nozionale dell'aumento di capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria), invece, l'agevolazione Ace riguarda il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio (si veda ItaliaOggi del 17 marzo scorso). Non rilevano, quindi, le variazioni di capitale di cui all'articolo 5 del dm, ma la base su cui applicare il rendimento nozionale sarà costituita dall'intero patrimonio netto contabile (anche se di vecchia formazione).
Tornando al mondo Ires, l'articolo 3, comma 3 del decreto precisa come, laddove l'importo del rendimento nozionale deducibile superi il reddito complessivo netto dichiarato, non si dà luogo a una perdita, ma l'eccedenza potrà essere computata in aumento dell'importo deducibile negli anni successivi. Possibilità riconosciuta, precisa la relazione illustrativa, «senza alcun limite temporale e quantitativo».
Per quanto attiene alle società che partecipano al consolidato nazionale, l'articolo 6 del dm precisa che l'Ace va calcolato in capo a ciascuna società consolidata fino a concorrenza del proprio reddito netto. L'eventuale surplus viene traslato alla fiscal unit fino a concorrenza del reddito complessivo netto di gruppo. L'eventuale ulteriore eccedenza, non trasferita, potrà essere computata in aumento e dedotta dalle singole società negli anni successivi.
