
Lavoro all'estero. La legge n. 398/1987 prevede, tra l'altro, che la contribuzione relativa ai lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, deve essere calcolata sulla base di retribuzioni convenzionali (e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati in settori omogenei), fissate annualmente con decreto del ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia. Con il citato dm 24 gennaio 2012 sono stata fissate le retribuzioni di riferimento per l'anno 2012. Al riguardo, secondo il parere a suo tempo espresso dal ministero del lavoro, per «retribuzione nazionale» deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, «comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti», con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
Soggetti interessati. Si tratta dei datori di lavoro, di seguito individuati, i quali assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in paesi extracomunitari:
La regolarizzazione. Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio scorsi non hanno potuto rispettare i nuovi minimali possono regolarizzare tale periodo entro il 16 giugno, senza aggravio di oneri aggiuntivi. Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, con cui è effettuata la regolarizzazione, le aziende si atterranno alle seguenti modalità: