Per evitare la doppia tassazione di una sopravvenienza passiva, possibile la presentazione di una dichiarazione correttiva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d'imposta successivo, o presentazione di un'istanza di rimborso, se il termine per la correttiva è spirato. Con due recenti circolari destinate alle proprie associate, la n. F48 (n. 38 di lavoro) e la n. F51 del comparto fiscale, la Legacoop di Reggio Emilia è intervenuta su alcune problematiche di natura tributaria che impattano anche sul reddito imponibile degli enti mutualistici. Sul tema, la centrale cooperativa aveva già fornito (circ. F50 del 21/03/2011) la propria indicazione in merito alla recuperabilità dell'imposta in seguito all'iscrizione in bilancio di una sopravvenienza passiva, derivante da un costo o maggior costo di competenza di un esercizio precedente o di un ricavo o di un maggior ricavo erroneamente iscritto in un esercizio precedente. Se l'ente rileva la sopravvenienza passiva nell'esercizio successivo a quello in cui il costo o il ricavo ha la propria competenza, la sopravvenienza risulta indeducibile, con il paradossale effetto che sull'ammontare dell'errore vengono pagate due volte le imposte. Sull'argomento era già intervenuta l'Agenzia delle entrate (circ. 23/E/2010) che aveva reso riconosciuto la possibilità per «l'impresa che avesse avuto un accertamento per errata imputazione temporale di un costo o di un ricavo, di far valere il suo diritto al rimborso della maggiore imposta pagata nell'esercizio in cui si era verificato l'errore». Pertanto, emergeva la perplessità che il rimborso fosse condizionato alla presenza di un accertamento e che l'indicazione fornita in tempi recenti dalla stessa centrale cooperativa fosse sbagliata; detta indicazione prevedeva, infatti, la tassazione della sopravvenienza passiva nell'esercizio di contabilizzazione, con la possibilità di effettuare il recupero per l'anno di competenza, mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente. Nel frattempo, però, la Legacoop di Bologna aveva richiesto una consulenza giuridica alla Dre Emilia Romagna che, con il parere (prot. 909-61312/2011) del 14/12/2011 ha confermato che le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 23/E/2010, «devono ritenersi praticabili anche in relazione alle fattispecie rappresentate nell'istanza», confermando la procedura indicata (tassazione e presentazione della dichiarazione correttiva o dell'istanza di rimborso), anche in assenza di accertamento. Con il comma 31, dell'art. 24, dl 201/2011, il legislatore ha disposto l'inapplicazione della tassazione separata alle indennità e somme relative alla cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa eccedente il milione di euro; sull'argomento è intervenuta, di recente, anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E/2012. La Legacoop di Reggio Emilia ha, di conseguenza, emanato una specifica circolare, la n. F48 (n. 38 di lavoro) del 12/03/2012, con la quale ha ripercorso i tratti delineati dalle Entrate.
Sul punto, la centrale ha ricordato che per il calcolo del limite si devono considerare tutte le indennità indicate alle lettere a) e c), del comma 1, dell'art. 17 del Tuir, che restano escluse dal campo di applicazione le indennità e i compensi erogati agli eredi del dipendente o collaboratore defunto e, infine, che la disposizione in commento si rende applicabile alle indennità e compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dall'1/1/2011, con il relativo effetto retroattivo, in deroga a quanto sancito dalle disposizioni inserite nell'art. 3, della legge n. 212/2000. Inoltre, la circolare ha ripercorso i contenuti del documento di prassi n. 3/E/2012, ricordando gli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta e il trattamento per le erogazioni effettuate nel 2011 ed evidenziando quanto affermato dall'agenzia sul tema della corretta applicazione, che esclude la tassazione ordinaria all'intero importo, se inferiore alla soglia di 1 milione di euro.
Fabrizio G. Poggiani