
La sentenza sugli studi dentistici. La sentenza nasce da un contenzioso tra la Società consortile fonografici (Scf) e il dentista con studio a Torino, Del Corso. Scf, in qualità di mandataria, aveva intrapreso trattative con l'Associazione nazionale dentisti italiani, per la stipula di un accordo collettivo che quantificasse un equo compenso per ogni «comunicazione al pubblico» di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso studi professionali privati. Le trattative non hanno avuto esito positivo. Così Scf ha trascinato in giudizio Del Corso, per far accertare che questi, nel proprio studio dentistico effettuava la diffusione, come musica di sottofondo, di fonogrammi oggetto di protezione. E che tale attività era soggetta alla corresponsione di un equo compenso. La Corte d'appello di Torino ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se la nozione di «comunicazione al pubblico» contenuta nelle convenzioni internazionali (Convenzione di Roma, l'Accordo Trips e Wppt) coincida con quella configurata dal diritto dell'Unione e se essa comprenda la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico. La Corte, da parte sua, ha osservato che l'Accordo Trips e il Wppt sono stati sottoscritti e approvati dall'Unione. E che la Convenzione di Roma, sebbene non formi parte dell'ordinamento giuridico Ue, vi produce effetti indiretti, perché i suoi stati membri l'hanno sottoscritta e l'Ue non può ostacolare l'adempimento di obblighi assunti dagli stati membri. La Corte dice anche che i privati non possono avvalersi in modo immediato né della convenzione di Roma, né dell'Accordo Trips, né del Wppt. Sulla fatto poi che la nozione di «comunicazione al pubblico» comprenda o meno la diffusione gratuita di musica in uno studio odontoiatrico, secondo i giudici Ue la risposta è no, perché l'insieme di persone presenti nello studio è alquanto ristretto. Può definirsi pubblico, infatti «un numero indeterminato di destinatari potenziali e un numero di persone piuttosto considerevole».