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Fisco ammesso al passivo dell'azienda fallita

del 16/03/2012
di: di Debora Alberici
Fisco ammesso al passivo dell'azienda fallita
L'amministrazione finanziaria può essere ammessa al passivo dell'azienda fallita anche prima dell'iscrizione a ruolo dell'imposta di cui è creditrice. Di più. Qualunque titolo è sufficiente per procedere contro il fallimento, al di là della notifica della cartella di pagamento. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012. Il massimo consesso di Piazza Cavour ha deciso ribaltando la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva escluso l'Agenzia delle entrate dal fallimento perché la maggiore Iva richiesta non era stata ancora iscritta a ruolo.

In sostanza, ad avviso del Collegio esteso, «la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente a oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza di documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore».

Un peso decisivo sulla bilancia delle Sezioni unite l'ha avuto la considerazione che l'iscrizione a ruolo dell'imposta da riscuotere dal fallimento non è una garanzia per il debitore quanto per il creditore stesso. Quindi non può parlarsi di violazioni dei diritti di difesa dell'impresa se la procedura di ammissione viene avviata senza quella formalità. «In altri termini», spiega il passaggio cruciale della sentenza, «il modulo procedimentale normativamente previsto nell'ipotesi di riscossione coattiva di un credito erariale (in essa compresa, quindi, quella da far valere nei confronti di soggetto sottoposto a procedura concorsuale), che subordina la presentazione della relativa richiesta alla precedente formazione del ruolo, appare ispirato all'esigenza di favorire e di accelerare il soddisfacimento del credito sicché, in mancanza, non è configurabile alcun pregiudizio per il debitore, che al contrario può avvalersi dei limiti di intervento del giudice ordinario al quale, per le ragioni precedentemente esposte, non è consentito alcun sindacato in ordine alla fondatezza delle contestazioni sollevate».

Ha quindi sbagliato la Corte territoriale campana a bocciare il ricorso dell'amministrazione finanziaria ritenendo che perché questa potesse recuperare il credito Iva fosse necessaria l'iscrizione a ruolo dell'imposta. Ora gli atti torneranno a Napoli, dove i giudici dovranno delibare la prima decisione di ammissione dell'amministrazione finanziaria alla luce del principio di diritto sancito dalle Sezioni unite. La questione giuridica affrontata dal Collegio esteso è tutt'altro che pacifica: la stessa Procura generale del Palazzaccio nell'udienza del 17 gennaio scorso aveva chiesto un epilogo opposto, la bocciatura di tutti i motivi di ricorso presentati dall'amministrazione finanziaria e del ricorso incidentale depositato dalla srl fallita.

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