La vicenda riguardava un ente non commerciale che, dopo avere assoggettato all'Iva le fatture emesse in relazione alle prestazioni di locazione a terzi degli immobili costituenti il proprio patrimonio, presentava all'amministrazione finanziaria istanza di rimborso dell'imposta, assumendo la propria carenza di soggettività passiva in quanto le operazioni di locazione immobiliare in questione non integravano svolgimento di un'attività commerciale agli effetti dell'Iva. Entrambi i giudici di merito, pronunciandosi nel giudizio promosso dall'ente avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, ritenevano fondata la domanda di rimborso. L'amministrazione ricorreva però in cassazione, sostenendo che il diritto al rimborso sarebbe subordinato alla prova, da parte dell'ente, di avere eliminato qualsiasi rischio di pregiudizio che possa derivare all'erario in conseguenza dell'emissione di fatture portanti l'addebito dell'Iva. La tesi, supportata con il richiamo alla giurisprudenza della corte di giustizia europea in ordine alle condizioni per la rettifica dell'imposta indebitamente fatturata, è stata accolta dal giudice di legittimità. Osserva la corte che, nel caso in cui un'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, il fornitore ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso del tributo, il cliente ha il diritto di chiedere al fornitore la restituzione della somma pagata in via di rivalsa e l'amministrazione, da parte sua, ha il potere-dovere di escludere, in capo al cliente, l'eventuale detrazione operata. I suddetti rapporti sono autonomi e non ammettono interferenze, per cui l'amministrazione non può, ad esempio, opporre al fornitore che chieda il rimborso il fatto che l'imposta sia stata addebitata al cliente. Tuttavia, una rigida applicazione del principio di autonomia dei rapporti potrebbe risultare pregiudizievole all'erario, in contrasto con il principio di neutralità, laddove conducesse a rimborsare al fornitore l'imposta che fosse stata detratta dal cliente (che però, è da osservare, in tal caso sarebbe esposto all'accertamento). Da qui l'onere per il fornitore, non assolto nel caso di specie, di dimostrare l'assenza di danno per l'erario.
